Il Piano Operativo della Sicurezza (POS) è un documento che tutte le imprese devono redigere e consegnare prima di entrare in un cantiere edile (deve essere sempre presente in cantiere), ai sensi del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro), e viene effettuato con riferimento al singolo cantiere interessato.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il risultato dell’analisi ed individuazione di tutti i fattori di rischio presenti sul luogo di lavoro. Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n° 81 (Testo Unico), il Datore di Lavoro ha l’obbligo di individuare, attraverso adeguati strumenti di analisi e verifica, i rischi presenti nella propria azienda che possono causare danni alla salute dei lavoratori o compromettere la salubrità del luogo di lavoro (artt. 17, 28 e 29).
Il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) è il documento che il Coordinatore per la Progettazione o Esecuzione dell'Opera, su incarico del Committente, deve redigere prima che vengano iniziate le attività lavorative in un cantiere edile, ai sensi dell'art.100 del Decreto legislativo 9 aprile 2008, n° 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro).
Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 (Testo unico in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), e le successive disposizioni integrative e correttive introdotte con dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n°106, introducono l’obbligo per tutte le aziende di effettuare la Valutazione dello Stress Correlato al Lavoro, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro Europeo sullo stress lavoro correlato e dalle indicazioni della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Luogo di Lavoro.
L’Asseverazione è una scelta volontaria dell’impresa che attesta l’adozione di un modello di organizzazione e gestione della salute e sicurezza sul lavoro. Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 (integrato del D.Lgs. 106/2009) prevede all’Articolo 51 che gli Organismi Paritetici, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’Asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’Articolo 30.
Da sempre la particolarità dell’ambiente portuale ha portato il legislatore a disciplinare l’attività dei porti con norme e leggi speciali. Infatti, se per altre attività produttive la sicurezza è stata regolata, dapprima con D.Lgs.626/94, oggi con il Testo Unico D.Lgs. 81/2008, per i porti il Legislatore ha ritenuto necessaria la formulazione di una normativa specifica che è il D.Lgs. 27 Luglio 1999, n° 272, “Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della Legge 31 dicembre 1998, n. 485”.
L’esercizio di stabilimenti, laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, di somministrazione e deposito all’ingrosso di sostanze alimentari, è subordinato ad Autorizzazione Sanitaria. Il rilascio dell’Autorizzazione è condizionato dall’accertamento dei requisiti igienico-sanitari, impiantistici e funzionali, previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia. E’ obbligatorio acquisire l’Autorizzazione Sanitaria per ogni stabilimento ove si produca, si prepari o si confezioni una sostanza alimentare, nonché per i depositi all’ingrosso delle sostanze alimentari stesse.
Il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) è un attestato che certifica il rispetto della normativa di prevenzione incendi, ossia certifica la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio. Il CPI è rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco previo esame della sussistenza dei requisiti previsti dalle norme in materia. Il CPI certifica quindi che l'attività è stata verificata e trovata dai Vigili del Fuoco conforme alle norme antincendio ed alle disposizioni di sicurezza vigenti in materia.
La consulenza giudiziale è un tipo di consulenza che, nell'ambito di un processo, può essere disposta o d'ufficio da un Giudice o richiesta dalle parti, al fine di accertare alcuni fatti o verificare alcune situazioni che necessitino di interventi tecnici da parte di certi soggetti esperti. Ogni volta che il Giudice, ai fini della decisione, necessita del giudizio di un esperto, data la vertenza del contendere su particolari cognizioni tecnico-scientifiche, può richiedere l'intervento di un esperto, nominando un Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU).
L'APE (Attestazione di Prestazione Energetica) contiene la «targa energetica» che sintetizza le caratteristiche energetiche dell'immobile. Per misurarle, il tecnico deve analizzare le caratteristiche termo igrometriche, i consumi, la produzione di acqua calda, il raffreddamento e il riscaldamento degli ambienti, il tipo di impianto, eventuali sistemi di produzione di energia rinnovabile. Nel caso si debba vendere la propria abitazione o stipulare un nuovo contratto di locazione per trovare un inquilino, i relativi annunci commerciali tramite tutti i mezzi di comunicazione devono riportare l'Indice di Prestazione Energetica (IPE) dell'involucro edilizio e globale dell'edificio o dell'unità immobiliare e la Classe Energetica corrispondente, contenute nell'attestato di prestazione energetica.
L'estimo è la parte della scienza economica definibile come l’insieme dei principi logici e metodologici che regolano, e quindi consentono, la motivata, oggettiva e generalmente valida formulazione del giudizio di stima del valore dei beni economici, espresso in moneta. L’estimo è, pertanto, un giudizio, espresso da un esperto (il Perito) che, attraverso un metodo, elabora il quesito che gli è stato posto e trae alla fine le opportune conclusioni.
L’art. 4 della Legge 300/70 (Statuto dei Lavoratori) pone il divieto dell’uso di impianti audiovisivi e di altri apparecchi che abbiano la finalità di controllo a distanza dell’attività lavorativa, ad eccezione dei casi giustificati da esigenze organizzative, produttive o di sicurezza. In questi casi è possibile installare impianti di videosorveglianza a condizione che vi sia un accordo preventivo con le Rappresentanze Sindacali. Se ciò non è possibile, il Datore di Lavoro deve richiedere una specifica Autorizzazione alla Direzione Provinciale del Lavoro della provincia nella quale ha sede l’unità produttiva interessata all’installazione.