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SANATORIAL’accertamento di conformità in sanatoria è previsto per quelle opere edilizie che pur risultando conformi alla disciplina urbanistico-edilizia, sono state realizzate abusivamente, vale a dire senza un titolo (permesso) edilizio oppure per quelle opere edificate in difformità o con variazioni essenziali rispetto al titolo edilizio rilasciato. La funzione dell’accertamento di conformità serve a regolarizzare quelle opere abusive che presentano solo un’irregolarità formale e non anche sostanziale.

La sanatoria edilizia, tramite provvedimento sanante, permette:

  • di rimuovere i vizi di un atto illecito rendendolo valido ed efficace;
  • di eliminare il carattere di antigiuridicità di un’attività illecita rendendola legale.

 

Il permesso di costruire in sanatoria, un tempo denominato Concessione edilizia in sanatoria, è disciplinato dal Testo Unico dell’Edilizia. Il permesso si può richiedere per interventi eseguiti in assenza del o in difformità dal medesimo.

Un presupposto fondamentale della sanatoria è la doppia conformità, vale a dire che l’opera abusiva sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente, sia al momento della sua realizzazione (esecuzione della costruzione abusiva) che al momento della richiesta di sanatoria (presentazione della domanda).

 

Poiché si sono fatti interventi in mancanza di permesso o autorizzazione, il richiedente la sanatoria dovrà corrispondere una sanzione pecuniaria.

I soggetti che possono legittimamente richiedere l’accertamento di conformità sono il responsabile dell’abuso e il proprietario attuale dell’immobile.

 

La MUST s.a.s., grazie al proprio staff tecnico, garantisce alla committenza la possibilità di confrontarsi con un unico interlocutore per le fasi di studio ed istruzione della sanatoria, fornendo un servizio di consulenza completo:

  • Verifiche e rilievi preliminari;
  • Redazione elaborati grafici;
  • Redazione della documentazione tecnica;
  • Variazioni catastali;
  • Istruzione della pratica e presentazione documentazione agli Uffici comunali competenti;
  • Assistenza tecnica al sopralluogo da parte delle autorità competenti.